La Cassazione, con l’ordinanza n. 3931/2026, ribadisce l’equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES e apre a una lettura non formalistica della notifica telematica anche in formato docx.
Processo telematico: la Cassazione supera il formalismo su firme digitali e formato del file
Con l’ordinanza n. 3931 del 22 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema molto rilevante per avvocati e operatori del diritto: la validità degli atti nel processo telematico quando vengono in rilievo il tipo di firma digitale utilizzata e il formato del file notificato. La decisione ribadisce un principio ormai consolidato, cioè l’equivalenza tra le firme digitali CAdES e PAdES, ed estende questa impostazione anche a un caso pratico diverso, relativo alla notifica telematica di un ricorso allegato in formato docx.p7m anziché pdf.p7m.
Il caso esaminato dalla Cassazione
Nel giudizio esaminato, la controparte aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione sostenendo la violazione delle regole del processo civile telematico. In particolare, il ricorso era stato notificato via PEC come allegato firmato in formato docx.p7m, mentre – secondo l’obiezione sollevata – l’atto originale informatico avrebbe dovuto essere predisposto in formato PDF. La Cassazione ha ritenuto infondata tale eccezione e ha escluso che quel rilievo formale fosse sufficiente a determinare l’invalidità della notificazione.
CAdES e PAdES: cosa ha chiarito la Corte
Il cuore della pronuncia sta nel richiamo al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: nel processo telematico, le firme digitali di tipo CAdES e PAdES sono entrambe valide ed equivalenti, pur presentando differenti estensioni del file, rispettivamente .p7m e .pdf. La stessa impostazione era già stata riconosciuta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10266 del 2018, richiamata anche come precedente conforme nella massima relativa all’ordinanza del 2026.
Sul piano pratico, la decisione conferma che il sistema del processo telematico non può essere letto in modo eccessivamente rigido quando siano comunque garantite autenticità, integrità e riconducibilità dell’atto al difensore che lo ha sottoscritto e notificato. In questa prospettiva, la differenza tra .p7m e .pdf non assume valore invalidante in sé.
La notifica in formato docx: perché la Cassazione ha escluso l’invalidità
L’aspetto più interessante dell’ordinanza è che la Corte non si limita a ribadire l’equivalenza tra le due tipologie di firma digitale, ma applica un criterio sostanzialistico anche al diverso tema del formato del documento notificato. Nel caso concreto, il ricorso era stato allegato come docx.p7m invece che come pdf.p7m. Nonostante il dato testuale dell’art. 19-bis del decreto dirigenziale 16 aprile 2014 indichi il PDF come formato dell’atto originale informatico da notificare, la Corte ha ritenuto comunque sufficiente il formato utilizzato, escludendo una sanzione di invalidità automatica.
Il messaggio che emerge dalla pronuncia è chiaro: quando il sistema telematico consente comunque di verificare provenienza, contenuto e sottoscrizione dell’atto, il formalismo non può prevalere indiscriminatamente sulla funzione dell’atto processuale.
Il quadro normativo richiamato
L’ordinanza si muove nel solco dell’art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014, adottato in attuazione dell’art. 34 del d.m. n. 44/2011, e richiama la conformità agli standard europei previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) e dalla relativa decisione di esecuzione n. 1506/2015. Proprio in questo quadro tecnico-normativo la Cassazione colloca la piena ammissibilità delle firme CAdES e PAdES, considerate strumenti equivalenti sotto il profilo giuridico.
Perché questa decisione è importante per i professionisti
La pronuncia ha una ricaduta concreta notevole. Nel lavoro quotidiano degli studi legali, gli errori o le contestazioni sul formato dei documenti notificati via PEC possono tradursi in eccezioni processuali anche gravi. L’ordinanza n. 3931/2026 rafforza invece una linea interpretativa meno formalistica e più aderente alla funzione effettiva del processo telematico: non ogni difformità tecnica comporta nullità o inesistenza dell’atto, soprattutto quando la finalità della notificazione risulti pienamente raggiunta.
Per gli avvocati, questo significa maggiore tutela rispetto a contestazioni fondate esclusivamente sul tipo di estensione del file o sulla distinzione tra formati di firma digitale, purché restino integri i requisiti essenziali dell’atto informatico.
Il principio di diritto da ricordare
La lezione dell’ordinanza può essere sintetizzata così: nel processo telematico, CAdES e PAdES sono firme digitali equivalenti e la validità dell’atto non può essere esclusa per ragioni meramente formali quando sia comunque garantita la sua regolare formazione e notificazione. La Corte, nel caso specifico, ha esteso questa impostazione anche alla notificazione di un ricorso allegato in docx.p7m, ritenendolo sufficiente nonostante l’indicazione testuale del formato PDF nelle specifiche tecniche.
Conclusioni
L’ordinanza n. 3931/2026 conferma una tendenza ormai chiara della giurisprudenza di legittimità: nel processo civile telematico deve prevalere una lettura funzionale delle regole tecniche, orientata alla conservazione degli atti e non alla loro espulsione per vizi meramente formali. Si tratta di un principio particolarmente utile nella pratica forense, perché riduce il rischio che la tecnologia, invece di semplificare il processo, si trasformi in un ostacolo puramente burocratico.