La questione della quantificazione monetaria dei danni da lesione è problema che per anni ha interessato ogni aspetto del nostro ordinamento.
Da un sistema risarcitorio puramente patrimoniale, che portava a storture quali l'esclusione dei risarcimenti per soggetti, quali gli studenti o le casalinghe, che non producendo reddito non vedevano riconosciuto alcun diritto, si è passati, a partire dagli anni 70/80, grazie ad una fondamentale evoluzione giurisprudenziale, ad un sistema che riconosce sempre, in presenza di una lesione, un danno, definito danno biologico, quale lesione del diritto alla salute riconosciuto e tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Una ulteriore evoluzione ha poi inserito nelle voci di danno risarcibile anche il cosiddetto danno morale (praetium doloris), quale risarcimento per le sofferenze e patemi d'animo collegati alla subita lesione.
Vi sono poi altre voci, queste però ancora controverse e non accettate che da alcuni organi giudicanti, quali danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno alla sfera sessuale, che vengono talvolta riconosciute, ma sulle quali neppure in dottrina vi è uniformità.
Al di là delle elaborazioni teoriche possiamo ritenere che un danno da lesione preveda sicuramente, allo stato, queste voci:
Danno biologico
Danno morale:
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calcolato equitativamente, perlopiù in una quota della somma riconosciuta per il danno biologico, ma adattabile al caso concreto
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Danno patrimoniale
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laddove si dimostri, con prova rigorosa, che dalla lesione è derivato un diretto pregiudizio economico sotto forma di spese sostenute o di mancato guadagno.
Queste premesse non risolvono però il problema di una concreta quantificazione del danno; a quanti Euro corrisponde la lesione del diritto alla salute?
Per anni, colpevolmente, il legislatore ha mancato di regolare la materia.
Solo nel 2001 (Legge n.57/2001) e limitatamente al danno biologico di lieve entità, (fino al 9 % di invalidità permanente) il legislatore ha dato risposte a queste domande. Inoltre la legge, riferendosi al solo settore della resp. civile auto, ha creato problemi di interpretazione per gli altri ambiti.
La prassi, comunque, ha superato con la forza della concretezza i mille dubbi teorici ed oggi possiamo dire che fino al limite del 9% c'è certezza sull'uso diffuso di questo metodo di quantificazione.
Oltre tale limite invece, in assenza di legge, sono i Tribunali ad aver adottato tabelle valutative così da poter affrontare con una qualche certezza del diritto i casi concreti, ma ovviamente creando l'anomalia di valutazioni diverse a seconda della ubicazione dell'ufficio giudicante. Ad oggi si può ritenere che le tabelle predisposte dai tribunali più importanti, Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli, governino la materia nelle rispettive aree di influenza.
Quanto alla legge 57/01, senza entrare in dettaglio, si può dire che individua in circa 40 Euro la somma per giorno di inabilità temporanea al 100%, e in circa 700 Euro il valore del punto base di invalidità permanente. Valore quest'ultimo che cresce in funzione della gravità della lesione (es. ogni punto base in un 8% vale circa 1450 Euro), e invece diminusce in funzione dell'età (lo stesso 8% in un cinquantenne vale circa 1160 Euro a punto).
Il danno morale è quantificato in una somma fra il quarto e il mezzo di quanto riconosciuto per danno biologico, salvo casi particolari lasciati alla valutazione del giudice. I valori sono indicizzati e variati in funzione degli indici Istat.