Essi sono il Tribunale fallimentare, il Giudice Delegato, il Curatore ed il Comitato dei creditori. Il tribunale fallimentare si identifica con il Tribunale ordinario che ha dichiarato il fallimento. Dopo tale dichiarazione, il tribunale stesso è investito dell'intera procedura fallimentare (art. 23, l. fall.). A norma dell'art. 23, l. fall., il tribunale fallimentare:
· provvede, in tutti i casi in cui non è prevista la competenza del giudice delegato, alla nomina, revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura;
· può, in ogni tempo, sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori;
· decide sulle controversie relative alla procedura stessa (quando non sono di competenza del giudice delegato) e sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
Ai sensi del riformulato art. 25, l. fall. (Poteri del giudice delegato) "Il giudice delegato sercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura...".
Il giudice, pertanto, non "dirige" il fallimento, ma, semplicemente, "vigila e controlla". In particolare, egli 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione; 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento; 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata in ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore; 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi.
Per quanto riguarda il curatore, il provvedimento di delega ha previsto un significativo ampliamento dei poteri a questi attribuiti in relazione:
- alla formazione dello stato passivo,
- all'esercizio provvisorio dell'impresa,
- al programma di liquidazione.
Il ruolo del curatore appare quindi valorizzato, essendo ora chiamato, insieme al comitato dei creditori, ad indirizzare la procedura nel suo complesso e ad operare le scelte di opportunità per la gestione di questa.
Per quanto riguarda la nuova disciplina relativa al comitato dei creditori, la legge delega 80/2005 ha indicato tre criteri di riferimento: - l'ampliamento delle sue competenze, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi di impresa (art. 1, comma 6, lett. a), punto 2); - la previsione che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonchè confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo (art. 1, comma 6, lett. a), punto 9); - la previsione che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma di liquidazione presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori (art. 1, comma 6, lett. a), punto 10). Il comitato dei creditori, dunque, non ricopre più un ruolo meramente consultivo, ma assume poteri decisori.