Tutti i contratti assicurativi si basano sul principio che il rischio che si intende assicurare sia correttamente conosciuto dall'assicuratore; per questo alla stipula della polizza vengono poste al potenziale assicurato alcune domande, con lo scopo di inquadrare al meglio la fattispecie che si intende garantire.
Va da sè che una errata rappresentazione del rischio, se dovuta a comportamenti colposi, o peggio dolosi, dell'assicurato è sanzionata dall'Ordinamento con una serie di conseguenze più o meno drastiche in funzione di quanto le errate informazioni hanno portato ad una rappresentazione distante dal vero.
Di questa materia si occupano gli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.
Se le dichiarazioni inesatte o reticenti dipendono da dolo (volontà) o colpa grave (cioè si è taciuto qualcosa che non si poteva non ricordare con minima attenzione - ad esempio un diabetico insulino dipendente che "scordi" di indicare la sua malattia) il vizio può portare all'annullamento del contratto se l'assicuratore è in grado di dimostrare (prova non sempre facile) che non avrebbe dato il consenso al contratto o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto la realtà delle cose.
Tale annullamento, però, deve essere invocato entro 3 mesi da quando l'assicuratore è venuto a conoscere il reale stato del rischio, se non lo fa mantiene il rischio a proprio carico e non potrà più contestare il contratto nella sua validità.
Ciò significa che, per restare all'esempio, se l'assicuratore rileva, da certificazioni, cartelle cliniche o in altro modo che una persona diabetica ha sottaciuto la malattia, potrà entro 3 mesi impugnare il contratto ad ottenerne l'annullamento, laddove dimostri che tale reticenza è stata dolosa o gravemente colposa e determinante sul consenso, ma trascorso tale periodo dovrà mantenere assicurato il soggetto in questione.
Salvo ovviamente, se il contratto lo consente, contestare la preesistenza di quella specifica malattia.
Di contro però ciò significa anche che se il contratto è annullabile e l'impugnazione avviene nei termini, l'assicuratore potrà validamente, contestando il contratto nella sua interezza, contestare anche sinistri riguardanti circostanze (malattie) che nulla hanno a che fare con ciò che è stato sottaciuto.
Inoltre, nonostante il contratto venga annullato l'assicuratore mantiene il diritto ai premi relativi ai periodi di assicurazione trascorsi e a quello del periodo in cui chiede l'annullamento, e comunque al premio del primo anno.
Naturalmente, se il contratto riguarda più persone ed il vizio attiene ad una sola il contatto continuerà a valere per le altre.
Meno gravi le conseguenze in caso di reticenza o inesattezza senza dolo o colpa grave.
In questo caso, e sempre sul presupposto che le inesattezze siano rilevanti ai fini del consenso, l'assicuratore può entro 3 mesi recedere dal contratto. Se, prima che il vizio sia rilevato avviene un sinistro, l'assicuratore può ridurre l'indennizzo in misura proporzionale alla differenza fra il premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto conoscendo l'esatta situazione del rischio.
Per concludere, quindi, occorre compilare con attenzione i questionari che vengono proposti indicando tutte le circostanze che possono in modo significativo incidere sul rischio.
Eventuali dimenticanze di poco conto non avranno conseguenze, ma se dovessero emergere reticenze più gravi occorre ricordare che l'assicuratore non ha che 3 mesi per la contestazione dell'intero contratto, a comunque a condizione che dimostri i due requisiti fondamentali del dolo o colpa grave e delle rilevanza della circostanza ai fini del consenso.