Il destinatario della misura giuridica di protezione dell’adulto incapace non è necessariamente un soggetto infermo in conseguenza di una patologia, ma anche la persona meramente “vulnerabile” secondo il dizionario internazionale e comunitario cui il Giudice europeo deve necessariamente far riferimento.
Caso:
Tizio, già Vigile del Fuoco, invalido civile al 100% in quanto affetto da diabete ed insulino-dipendente, retinopatia e sindrome depressiva, subiva l’amputazione dell’arto inferiore sinistro e veniva quindi costretto su di una carrozzina.
Solo la figlia concorre ad aiutarlo nel suo menage quotidiano ma, essendo madre di un bimbo di 11 anni e a sua volta portatrice di disabilità, non può accudirlo in tutte le sue esigenze.
Tizio vive in un Condominio dove sono presenti barriere architettoniche tali da rendergli impossibile l’uscita dall’abitazione: in primo luogo egli abita al piano primo, accessibile solo ricorrendo ad una rampa di scale e, in secondo luogo, non potrebbe in ogni caso raggiungere il parcheggio condominiale in quanto gli altri condomini posizionano i bidoni della spazzatura sul corridoio (passaggio obbligato) che porta al parcheggio stesso e si rifiutano categoricamente di posizionare un montascale.
Nonostante le continue richieste di Tizio volte all’abbattimento delle predette barriere, gli altri condomini hanno sempre mostrato, se non ostilità, quantomeno palese indifferenza, arrivando persino a rimproverarlo per aver “osato” far ricorso al Tribunale al fine di ottenere giustizia, creando così dei costi per il Condominio.
Tuttavia il ricorso all’Autorità Giudiziaria veniva presentato dalla figlia, preoccupata per la salute mentale del padre, il quale aveva più volte minacciato il suicidio per non poter uscire dalla propria abitazione.
A seguito di numerosi sopralluoghi disposti dal Giudice, i Servizi Sociali riscontravano una situazione opaca caratterizzata da rapporti di vicinato conflittuali e torbidi in cui, ad esempio, i bidoni della spazzatura venivano rimossi in previsione dell’arrivo degli operatori e poi nuovamente posizionati nel corridoio, in cui i vicini rimproveravano Tizio per il ricorso all’Autorità Giudiziaria con continui biglietti attaccati alla porta dell’abitazione, etc..
Anche il rappresentante dei Condomini mostrava davanti al Giudice totale indifferenza, riferendo che non si era ancora provveduto ad installare una maniglia (costo: pochi euro) sul portone – circostanza che avrebbe permesso a Tizio di uscire più agevolmente – in quanto tale operazione avrebbe richiesto il consenso dei condomini comportando delle spese.
Il Giudice si trovava quindi nella situazione di dover valutare l’opportunità dell’adozione di una misura di protezione nei confronti di un adulto perfettamente in grado di intendere e di volere.
Il giudicante varesino, al termine di un discorso logico-giuridico encomiabile dal punto di vista dell’obiettivo di tutela del soggetto incapace, convinto del fatto che il beneficiario fosse ostacolato nella realizzazione della propria personalità (non essendo supportato nell’esigenza di sentirsi libero da barriere e vessato nel momento di reclamare l’esercizio e il riconoscimento dei propri diritti) rilevato che Tizio potesse essere correttamente considerato soggetto “vulnerables” (nell’accezione internazionalmente riconosciuta di adulto non in grado di curare i propri interessi a causa di un’insufficienza delle facoltà personali – Risoluzione Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008), dichiarava aperta l’amministrazione di sostegno, assegnando all’amministratore poteri-doveri di compiere ogni e necessaria azione (con espresso potere rappresentativo) volta a garantire la piena esplicazione della personalità di Tizio attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti e all’adozione di ogni altro provvedimento necessario.
Tribunale di Varese, decreto del 18 giugno 2010, Giudice Dott. Buffone.