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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19584/2024, ha ribadito il principio di tassatività per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a tutela dell’assegno di divorzio. In particolare, ha chiarito che solo i titoli previsti dalla legge, come il provvedimento che stabilisce l’assegno divorzile, possono giustificare tale garanzia. La sentenza rappresenta un'importante conferma della necessità di rispettare i requisiti legali nell’applicazione di ipoteche a fini di tutela patrimoniale tra coniugi.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19584 del 16 luglio 2024 (Presidente: De Stefano Franco; Relatore: Valle Cristiano) affronta il delicato tema della tutela patrimoniale dell’assegno di divorzio tramite l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale. Questo strumento di garanzia patrimoniale è stato oggetto di discussione poiché la Corte ha confermato l’importanza di rispettare il principio di tassatività stabilito dall’art. 2818, comma 2, c.c., nel contesto delle garanzie patrimoniali a tutela dell’assegno di mantenimento in caso di separazione e divorzio.

Il Principio di Tassatività e l’Assegno di Divorzio

L’art. 2818 c.c. stabilisce un principio di tassatività sui titoli che consentono l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale, consentendola solo per alcuni provvedimenti giudiziali. Tale restrizione garantisce che non tutte le obbligazioni patrimoniali tra ex coniugi possano essere garantite da ipoteca, ma solo quelle che derivano da specifici titoli giuridici, come previsto dall’art. 8, comma 2, della legge sul divorzio (l. 898/1970). Questo principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione nel caso in esame, evidenziando l’importanza di rispettare i titoli specificamente previsti dalla legge e non di ampliarne l’applicazione a situazioni non espressamente contemplate.

La Fattispecie: Distinzione tra Titoli di Garanzia

Nella vicenda esaminata, la Corte d’Appello di Torino aveva autorizzato un’ipoteca giudiziale basandosi su un decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in cui era stato previsto un assegno di mantenimento triennale per uno dei coniugi. L’assegno di divorzio, introdotto successivamente e attribuito durante il giudizio di divorzio, non poteva però essere garantito da un’ipoteca fondata su quel decreto di omologazione. La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, precisando che l’ipoteca giudiziale non può basarsi su un titolo che non si riferisca direttamente all’obbligo patrimoniale tutelato.

In particolare, la Corte ha rilevato che l’assegno di mantenimento disposto nel decreto omologato durante la separazione aveva già esaurito i suoi effetti e non poteva essere utilizzato come garanzia per l’assegno di divorzio stabilito successivamente. La garanzia dell’ipoteca, dunque, deve rimanere collegata alla specifica obbligazione per la quale viene concessa e non può essere estesa in modo arbitrario ad altre obbligazioni tra gli stessi coniugi.

Effetti Pratici della Decisione

Questa ordinanza ha effetti rilevanti per la prassi giudiziaria, poiché stabilisce un limite netto all’applicabilità delle ipoteche giudiziali in ambito di separazione e divorzio. Secondo la Cassazione, l’ipoteca può essere richiesta e concessa solo in presenza di un titolo specifico, nel caso di specie il provvedimento giudiziale definitivo che dispone l’assegno di divorzio, e non può fondarsi su accordi precedenti o su titoli diversi rispetto a quelli previsti dalle norme di legge. Ciò implica che i coniugi che desiderano garantire il pagamento dell’assegno divorzile mediante ipoteca devono basarsi su provvedimenti specificamente previsti, senza possibilità di estendere tale garanzia a condizioni non contemplate dal titolo originario.

Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione n. 19584/2024 sottolinea la necessità di una stretta interpretazione dei titoli che consentono l’iscrizione di ipoteca giudiziale per tutelare gli obblighi patrimoniali tra coniugi in caso di divorzio. La Corte ribadisce il principio di tassatività dei titoli, ponendo un freno all’uso estensivo delle ipoteche in ambito di separazione e divorzio, e afferma che solo i titoli espressamente previsti dalla legge possono giustificare tale garanzia.

Questa decisione rappresenta un monito per gli operatori del diritto, invitandoli a una maggiore attenzione nella scelta dei mezzi di tutela patrimoniale in contesti di separazione e divorzio e confermando la priorità del rispetto dei principi legali in materia di esecuzione e responsabilità patrimoniale.

 

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