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La Cassazione, con Ordinanza n. 33803/2025, ha chiarito quando decorre la prescrizione dell’azione risarcitoria per lesione dei diritti derivanti dallo status di figlio. Il termine inizia a decorrere solo dal momento in cui lo status sia definitivamente acquisito, tramite riconoscimento o sentenza passata in giudicato. In caso di danno non patrimoniale da omissione dei doveri genitoriali, rileva la natura permanente del danno e la consapevolezza dell’esercitabilità del diritto.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 33803 del 23 dicembre 2025, è intervenuta su un tema di particolare rilievo in materia di filiazione e responsabilità civile: la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione dei diritti connessi allo status di figlio.

La pronuncia affronta il delicato rapporto tra accertamento della genitorialità e possibilità di agire per il risarcimento del danno, chiarendo il momento iniziale (dies a quo) da cui decorre il termine prescrizionale.


Il caso

La controversia trae origine da una domanda di risarcimento del danno proposta in conseguenza dell’omesso adempimento dei doveri genitoriali, successivamente all’accertamento giudiziale della paternità.

La Corte d’Appello di Bologna aveva pronunciato decisione in data 23 febbraio 2024, poi oggetto di ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio, affermando un principio di diritto di significativa importanza pratica.


Il principio di diritto

Secondo la Cassazione:

In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando lo status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità.

La Corte precisa inoltre che:

  • nel caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali,

  • trattandosi di danno avente natura permanente,

  • la prescrizione decorre da quando il soggetto abbia consapevolezza dell’esercitabilità del diritto.


Il quadro normativo di riferimento

La decisione richiama in particolare:

  • art. 2935 c.c. (decorrenza della prescrizione)

  • art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana)

  • art. 2947 c.c. (prescrizione del diritto al risarcimento del danno)

Art. 2935 Codice Civile stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 2043 Codice Civile disciplina l’obbligo di risarcire il danno ingiusto.

Art. 2947 Codice Civile individua il termine prescrizionale per il risarcimento del danno da fatto illecito.


Perché la pronuncia è rilevante

La questione centrale riguarda l’individuazione del momento in cui il figlio può concretamente esercitare il diritto al risarcimento.

La Cassazione chiarisce che:

  • prima del riconoscimento o dell’accertamento giudiziale definitivo della genitorialità,

  • il diritto risarcitorio non è ancora concretamente azionabile,

  • e dunque la prescrizione non può iniziare a decorrere.

Questo orientamento evita il rischio che il termine prescrizionale maturi prima ancora che il soggetto abbia titolo giuridico certo per far valere i propri diritti.


Danno permanente e consapevolezza del diritto

La Corte compie un’ulteriore precisazione di rilievo:

Il danno derivante dall’omesso adempimento dei doveri genitoriali ha natura permanente.

Ciò significa che:

  • la lesione si protrae nel tempo,

  • la sofferenza e il pregiudizio identitario non si esauriscono in un singolo evento,

  • ma incidono stabilmente sulla persona.

In tali ipotesi, la prescrizione decorre solo quando il danneggiato abbia piena consapevolezza della possibilità di esercitare il diritto al risarcimento.


Implicazioni pratiche

La pronuncia ha effetti rilevanti per:

  • azioni di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;

  • domande risarcitorie conseguenti;

  • controversie relative all’omesso mantenimento e alla privazione del rapporto genitoriale.

Dal punto di vista difensivo, è fondamentale verificare:

  1. quando lo status sia stato definitivamente acquisito;

  2. quando sia intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza;

  3. se e quando il soggetto abbia avuto consapevolezza dell’esercitabilità del diritto.

Solo a partire da tale momento potrà correttamente calcolarsi il termine prescrizionale.


Conclusioni

L’Ordinanza n. 33803/2025 si inserisce nel solco di un orientamento volto a garantire una tutela effettiva dei diritti del figlio, evitando interpretazioni formalistiche della prescrizione che finirebbero per comprimere diritti fondamentali legati all’identità personale e familiare.

La decisione conferma che il diritto al risarcimento per la lesione dei diritti derivanti dallo status di figlio può essere esercitato solo dopo l’acquisizione definitiva di tale status, e che la prescrizione decorre da quel momento, tenendo conto della natura permanente del danno.

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