Nota a Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 26775 del 6 ottobre 2025
Con l’Ordinanza n. 26775 del 6 ottobre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema centrale nel diritto del risarcimento del danno: la corretta valutazione del danno biologico in presenza di lesioni plurime derivanti da un unico fatto lesivo.
La decisione – che ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Ancona – ribadisce un principio già affermato in precedenza (Cass. n. 18328/2019), ma di grande rilevanza pratica nelle cause di responsabilità civile.
Il principio affermato dalla Corte
La Suprema Corte ha chiarito che:
Nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.
Il punto centrale è che, quando più menomazioni derivano dallo stesso evento dannoso (ad esempio un sinistro stradale o un infortunio), non si può procedere ad una mera somma aritmetica delle invalidità parziali.
Il danno alla salute va considerato nella sua dimensione globale e integrata.
Il quadro normativo
La decisione si colloca nell’ambito della responsabilità aquiliana e del danno non patrimoniale, richiamando:
Art. 2043 Codice Civile – che fonda l’obbligo di risarcire il danno ingiusto;
Art. 2059 Codice Civile – che disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale, nel cui ambito rientra il danno biologico.
Il danno biologico, come noto, consiste nella lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, a prescindere dalla capacità di produrre reddito.
Perché il danno è “unitario”
La Corte ribadisce un concetto ormai consolidato: il danno biologico non è la somma di singole patologie, ma l’effetto complessivo della compromissione dell’equilibrio psico-fisico della persona.
Quando un unico fatto provoca:
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una lesione ortopedica,
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una compromissione neurologica,
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un disturbo psichico reattivo,
la valutazione medico-legale deve tener conto dell’impatto complessivo sulla salute.
Una valutazione frammentata rischierebbe:
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duplicazioni risarcitorie,
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sovrastime o sottostime dell’effettiva invalidità,
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violazione del principio di integralità ma anche di equità del risarcimento.
Il ruolo della consulenza medico-legale
L’ordinanza valorizza il ruolo della CTU medico-legale.
Il consulente non deve:
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limitarsi a indicare le percentuali delle singole menomazioni,
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né applicare meccanicamente formule tabellari separate,
ma deve esprimere una valutazione sintetica e complessiva, che tenga conto dell’interazione tra le varie lesioni.
Questo principio è particolarmente rilevante nei giudizi in cui le parti contestano la percentuale di invalidità permanente o la quantificazione del danno.
Implicazioni pratiche per l’attività difensiva
La pronuncia assume rilievo concreto in:
Dal punto di vista dell’avvocato, è fondamentale:
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verificare se la CTU abbia valutato le lesioni in modo globale;
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contestare eventuali liquidazioni fondate su una somma aritmetica delle invalidità;
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vigilare sul rischio di duplicazioni o sottovalutazioni.
Continuità con l’orientamento precedente
L’ordinanza si pone in linea con Cass. n. 18328/2019, confermando che il danno biologico è concettualmente unitario anche quando le menomazioni siano plurime.
La Cassazione consolida così un indirizzo volto ad assicurare una liquidazione coerente con la reale compromissione della salute della persona.
Conclusioni
L’Ordinanza n. 26775/2025 ribadisce un principio essenziale: in presenza di lesioni plurime derivanti da un unico fatto, il danno biologico deve essere valutato in modo complessivo e unitario.
Si tratta di un orientamento che tutela sia il principio di integrale risarcimento sia quello di correttezza nella liquidazione, evitando artificiose frammentazioni del pregiudizio alla salute.