L'ordinanza di Cassazione n. 16007/2024 conferma che un’impresa cessionaria può subentrare nei rapporti giuridici di una società assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a condizione che la cessione sia autorizzata dall'IVASS. Questa autorizzazione permette alla cessionaria di proseguire nei contenziosi in corso senza interruzioni.
L’ordinanza n. 16007 del 7 giugno 2024 della Corte di Cassazione (Sez. 3, Presidente: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Relatore ed Estensore: Dell’Utri Marco) fornisce una significativa interpretazione del trasferimento di rami d’azienda nel contesto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In particolare, affronta la legittimazione dell’impresa cessionaria a subentrare nei rapporti giuridici già in corso in sede processuale, previo assenso dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Contesto e Principio di Successione
Il caso in esame riguarda un’impresa assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), la quale aveva ceduto un ramo d’azienda relativo all’attività assicurativa, comprensivo dei rapporti inerenti il Fondo. La cessione era stata autorizzata dall’IVASS e comportava, per la cessionaria, la successione in tutte le obbligazioni e i diritti controversi della cedente, inclusi quelli in sede giudiziaria.
La Corte ha confermato che, quando una cessione di ramo d’azienda è formalmente autorizzata dall’IVASS, si realizza una successione a titolo particolare del diritto controverso. Ciò implica che la società cessionaria subentra direttamente nel rapporto processuale in corso, esercitando pienamente i diritti e gli obblighi della cedente. Tale subentro è possibile grazie agli articoli 2555 e 2558 del codice civile, che regolano la successione nei contratti d’azienda, e si fonda sull’autorizzazione preventiva dell’IVASS, che garantisce la continuità operativa e giuridica della cessionaria.
La Fattispecie: Legittimazione di Generali Italia
Nel caso specifico, Generali Italia S.p.A. è subentrata nei rapporti assicurativi di Assicurazioni Generali S.p.A., originaria impresa designata dal Fondo di Garanzia e costituitasi in primo grado. Grazie all’autorizzazione dell’IVASS, Generali Italia è stata legittimata all’impugnazione in sede di cassazione, poiché il trasferimento di ramo d’azienda comprendeva tutte le attività, passività e rapporti contrattuali derivanti dalla Direzione Italia di Assicurazioni Generali.
Effetti Pratici della Decisione
Questa ordinanza segna un importante precedente per il settore assicurativo, confermando la possibilità per le imprese cessionarie di subentrare nei rapporti processuali in corso senza necessità di nuovi atti di trasferimento o modifica. Tale principio assicura che le controversie legali possano proseguire senza interruzioni, preservando il diritto dei danneggiati a ottenere il risarcimento tramite il Fondo di Garanzia e garantendo, al contempo, che le operazioni aziendali autorizzate dall’IVASS siano efficaci sotto il profilo giuridico.
Conclusioni
L’ordinanza n. 16007/2024 della Cassazione offre un chiarimento rilevante sulla successione di aziende in ambito assicurativo e sulla tutela delle vittime della strada. La Corte sottolinea l'importanza del ruolo dell’IVASS nelle operazioni di cessione d’azienda, fornendo garanzie di continuità e responsabilità per le imprese cessionarie nei rapporti pendenti, anche in sede processuale.